LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 16-05-2003
REGIONE SARDEGNA

Modifica e integrazione della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, concernente: “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria e di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative” - Denuncia di inizio attività.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA
N. 15
del 20 maggio 2003
SUPPLEMENTO ORDINARIO

Indice:

Articoli della Legge:
1   2  

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 della legge regionale 11 ottobre 
1985, n. 23, sono sostituiti dai seguenti:
“1. Sono soggetti ad autorizzazione comunale i seguenti 
interventi, previo parere del solo Ufficio tecnico comunale:
a)             opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo;
b)             opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici 
esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in 
manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c)             muri di cinta e cancellate;
d)             aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione 
di volumetria;
e)             le opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del 
Codice Civile;
f)             revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di 
edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici 
che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
g)             varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano 
sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la 
destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la 
sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella 
concessione edilizia;
h)             parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste 
il fabbricato;
i)              le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi finalizzati ad 
attività edilizia;
l)              le vasche di approvvigionamento idrico ed i pozzi;
m)            le opere oggettivamente precarie e temporanee;
n)             i pergolati e i grigliati;
o)             le occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo di 
stoccaggio a cielo aperto;
p)             l’installazione di palloni pressostatici a carattere stagionale.
2. Le semplici recinzioni ed i barbecue di minime dimensioni 
sono opere urbanisticamente non rilevanti, qualora realizzate in 
aree non soggette a vincoli.”.

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